Gestione Separata: iscrizione obbligatoria per i professionisti senza Cassa

Gestione Separata: iscrizione obbligatoria per i professionisti senza Cassa

Sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata prevista dall’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, non solo “per i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali”, ma anche per quei professionisti iscritti ad albi che, per ragioni reddituali, non sono obbligati a iscriversi alla cassa di previdenza professionale e versano solo il contributo integrativo. Lo ribadisce l'Inps con il messaggio n. 2403/2024, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale (numeri 104/2022 e 238/2022). Con quest’ultima, la Consulta ha ulteriormente chiarito che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda sia i lavoratori autonomi e i professionisti senza albo, sia quelli iscritti a un albo che non versano il contributo soggettivo alla cassa professionale. Nel documento di prassi, l’Istituto ricorda anche che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 nella parte in cui non riconosce ai professionisti non iscritti alla Gestione separata l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili, a favore dell’Ente previdenziale, per omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legge. Infine, in relazione al contenzioso sull’obbligo contributivo alla Gestione separata, l’Istituto precisa che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.L. n. 241/1997, e applicabili ratione temporis”.

 

Notizie correlate: INL: definita la task force “Lavoro sommerso” - Crisi industriale compIessa, le indicazioni per CIGS e mobilità in deroga - AUU: nuove funzioni per gestire la maggiorazione per nuclei vedovili