CIG Covid-19, differimento termini
Con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 l’Inps comunica che possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali, stabilito al 31 dicembre dalla legge di conversione del decreto fiscale, le domande di trattamenti (Cig, Cigd, ASO, Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148, FIS, CISOA), connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da dicembre 2020 fino ad agosto 2021 compreso, ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021. Beneficiano del regime di differimento - si legge - anche le trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi alla pandemia i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021. Nel documento sono indicate, inoltre, le modalità operative per l’invio di domande già inviate e respinte o accolte parzialmente e per i pagamenti diretti Uniemens.
Notizie correlate: Le novità fiscali del D.L. n. 146/2021 - Conversione in legge del decreto fiscale, le richieste del CNO in audizione - In Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale