Quadro RR “Redditi 2024-PF”: le istruzioni per autonomi e lavoratori sportivi
Fornite dall’Inps le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF” per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani, commercianti e lavoratori sportivi dilettantistici, che devono effettuare il versamento dei relativi contributi entro il 1° luglio prossimo. Lo rendo noto lo stesso istituto con la circolare n. 72 del 14 giugno scorso, in cui ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi: entro il 1° luglio 2024 o entro il 31 luglio 2024 per coloro che si avvalgono della rateazione per i versamenti a saldo per l’anno 2023 e primo acconto per l’anno 2024, ed entro il 2 dicembre 2024 per il secondo acconto 2024. Chi sceglie la rateazione deve applicare sulle somme dovute la maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse. Il documento di prassi - dopo aver illustrato le modalità di compilazione della Sezione I dedicata ai contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali e della sezione II dedicata ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata - si sofferma sulla Sezione III rivolta “ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico che producono reddito ai sensi dell’art. 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata”. In precedenza, l’Istituto aveva fornito indicazioni con la circolare n. 88/2023. Per i soggetti che esercitano più attività, compreso il lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi derivanti da attività non sportive, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo. Indicate, poi, le modalità di denuncia dei contributi nei vari quadri di riferimento. Il contribuente privo di altra forma di previdenza obbligatoria è soggetto al pagamento dell’aliquota aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche, applicata sulla totalità dei compresi al netto della franchigia. L’aliquota totale per l’anno di imposta 2023 è pari a 26,23%. Invece, per i lavoratori coperti da altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o di reversibilità, l’aliquota è del 24% ai fini della tutela IVS.
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