Pace contributiva 2024/2025: come richiedere il riscatto

Pace contributiva 2024/2025: come richiedere il riscatto

Dall’Inps le indicazioni per applicare la disciplina del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Si tratta della c.d. pace contributiva reintrodotta nell’ordinamento dalla legge di Bilancio 2024. Nella circolare n. 69/2024, l’Istituto illustra i requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto, la durata dello stesso, la determinazione dell’onere e le modalità di invio della domanda. La presentazione dell’istanza sul sito dell’Inps – si legge nel documento di prassi – è limitata al biennio 2024/2025; può essere, dunque, trasmessa dalla data di entrata in vigore della stessa legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2025. Per le domande di riscatto presentate entro queste tempistiche, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo. Anche il datore di lavoro, inoltre, può procedere con l’invio utilizzando l’apposito modulo AP135 disponibile sul portale dell’Istituto. Dopo aver riepilogato la platea di beneficiari ammessi alla pace contributiva, l’Inps ha ricordato che il beneficio è riservato a chi non è titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ed è iscritto a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023. Essendo riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo – si evidenzia ancora nella circolare – tale facoltà non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Per la determinazione dell’onere di riscatto, i periodi saranno valutati secondo il “sistema contributivo”. Dunque, l’onere relativo viene determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica dove opera il riscatto. Lo stesso onere, inoltre, può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

 

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