Esonero contributivo turismo e stagionali, domande entro il 30.6
Sì all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali previsto a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. L'incentivo, previsto dall’art. 4 del D.L. n. 4/2022, è stato autorizzato lo scorso 7 giugno dalla Commissione Europea nell’ambito del Temporary Framework e per questo l’Inps con la circolare n. 67 del 10 giugno 2022 ha fornito le istruzioni operative. L’esonero contributivo, riconosciuto per un periodo di massimo tre mesi oppure di sei mesi in caso di conversione del contratto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed entro un tetto limite pari a 8.060 euro su base annua, può essere richiesto entro e non oltre il 30 giugno 2022 attraverso il modulo di istanza on-line “TUR44”, disponibile nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” dell’Istituto. Con riferimento alla compilazione del flusso Uniemens, nella denuncia relativa al mese di luglio andranno indicati i nomi di lavoratori o lavoratrici che danno diritto all’esonero e valorizzati l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. La fruizione – si legge nel documento di prassi – può avvenire esclusivamente nelle denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Il recupero dei contributi relativi ai mesi pregressi, da gennaio 2022 fino a quello relativo al mese precedente l’esposizione corrente, potrà essere effettuato nei flussi Uniemens di luglio, agosto e settembre 2022.
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