Lavoro sportivo: ecco le istruzioni per NASpI e DIS-COLL

Lavoro sportivo: ecco le istruzioni per NASpI e DIS-COLL

Arrivano dall’Inps le istruzioni amministrative per i lavoratori sportivi che vogliono fruire delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Con la circolare n. 67/2024, l’Istituto fornisce le indicazioni che completano il quadro della nuova disciplina, introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021, che ha previsto l’accesso alla NASpI in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dei lavoratori subordinati del settore dilettantistico e l’accesso alla DIS-COLL per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Si ricorda che con il decreto citato è stata ampliata, in favore dei lavoratori sportivi, la tutela previdenziale per il settore del professionismo ed è stata prevista una regolamentazione specifica per il settore dilettantistico in materia previdenziale. In particolare, l’articolo 33, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021 ha esteso, a partire dal 1° luglio 2023, la platea dei destinatari della disciplina della NASpI, comprendendo anche i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l’attività lavorativa. Ciò che conta, ai fini dell’accesso all’indennità in questione, è la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro. Per i lavoratori assunti, invece, con contratto di apprendistato professionalizzante, la tutela NASpI decorre dal 1° gennaio 2022.  Requisito indispensabile che i lavoratori sportivi devono possedere per accedere alla NASpI, tredici settimane di contribuzione. L’importo dell’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015. Nella seconda parte del documento di prassi, spazio all’indennità di disoccupazione DIS-COLL prevista, come detto, per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per questi lavoratori – specifica l’Inps – è dovuta la contribuzione derivante dall’applicazione, sui compensi di lavoro sportivo, delle aliquote pari al 2,03% per la tutela della maternità, malattia e disoccupazione. Indicati dall’Istituto, importo, durata e modalità di presentazione della domanda. In chiusura, le istruzioni contabili delle prestazioni descritte.

 

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