Riduzione contributiva contratti solidarietà: le istruzioni
Giungono dall’Inps le istruzioni operative per fruire delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, in base ai decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state ammesse allo sgravio (art. 6, D.L. n. 510/1996) a valere sullo stanziamento del 2022. E per cui i periodi di CIGS per contratto di solidarietà siano conclusi entro il 30 giugno 2023. Si tratta, in particolare, della riduzione contributiva pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Nella circolare n. 66/2024 dell’Istituto, vengono illustrate le modalità per il calcolo della riduzione contributiva, misura e durata dello sgravio, ambito di applicazione. Ma anche cumulabilità della riduzione con il beneficio della c.d. Decontribuzione Sud e le modalità di compilazione dei flussi UniEmens. Le aziende non indicate nell’allegato 1 al documento di prassi, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni. Tale sgravio – ha precisato l’Inps – è considerato incompatibile, in linea generale, con qualunque altro beneficio contributivo previsto dall’ordinamento. Tuttavia, è cumulabile con la c.d. Decontribuzione Sud (art. 27, comma 1, D.L. n. 104/2020). Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, nella circolare si ricorda che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo il limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti. Illustrati dall’Inps, infine, i codici da esporre in sede di compilazione dei flussi UniEmens.
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