Assunzione donne vittime di violenza: prime indicazioni Inps

Assunzione donne vittime di violenza: prime indicazioni Inps

Dopo le anticipazioni in esclusiva sull’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne vittime di violenza, fornite dal Direttore Generale Vicario dell’Inps, Antonio Pone e dal Segretario Generale del CNO, Giovanni Marcantonio nel corso di “Diciottominuti – Uno sguardo sull’attualità” dello scorso 15 febbraio, l’Inps, con la circolare n. 41/2024, ha rilasciato le prime indicazioni sull’ambito di applicazione dell’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2024. L’Istituto, con un messaggio successivo, fornirà poi le istruzioni per usufruire dello sgravio con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione al beneficio e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive. La misura - va ricordato - è destinata ai datori di lavoro privati che assumono donne vittime di violenza, disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Per le assunzioni effettuate nel 2024, l’esonero è previsto anche alle donne che hanno percepito il Reddito di libertà nel 2023. Il beneficio si sostanzia nello sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Pertanto, la soglia massima di esonero mensile è pari a 666,66 euro (€ 8.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Il beneficio spetta, inoltre, per le assunzioni a tempo indeterminato, per un massimo di 24 mesi; per quelle a tempo determinato, per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi (anche in caso di proroga); per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per massimo 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato. L’esonero è previsto anche in caso di part-time, per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa e lavoro in somministrazione. Indicate nel documento di prassi anche le condizioni di spettanza dell’esonero subordinate al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e alle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Specificato, infine, il regime di cumulabilità con altre misure agevolative. Il sostegno – ricorda in conclusione l’Istituto di previdenza e assistenza - può essere cumulato con altre misure, se non espressamente escluso, “solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta”. Nel coordinamento tra le diverse agevolazioni, il calcolo delle riduzioni va effettuato in base all’ordine cronologico di entrata in vigore dell'incentivo.

 

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