Ecco le istruzioni per accedere a Quota 103

Ecco le istruzioni per accedere a Quota 103

Rilasciate dall’Inps le istruzioni per accedere alla pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103), alla luce di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2024. Proprio la Manovra, infatti, ha previsto l’estensione per quest’anno della facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento dei 62 anni di età e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Nella circolare n. 39 del 27 febbraio scorso, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto ha fornito indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 213/2023, ma anche requisiti di accesso, importo del beneficio da porre in pagamento e cumulo dei periodi assicurativi. Tra i beneficiari della misura, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo – si legge nella circolare – è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Inoltre, i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra. Come precisato a tal proposito dall’Istituto, per i soggetti che maturano nel 2024 i 62 anni di età e i 41 anni di anzianità contributiva, il trattamento pensionistico decorre da sette mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti, per i dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e gli autonomi. Dunque, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° settembre 2024, qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2024, ove lo stesso trattamento venga liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO. Sette mesi che salgono a nove per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001): in questo caso, la prima decorrenza utile sarà il 2 ottobre 2024, qualora il trattamento in esame sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o il 1° novembre 2024, qualora lo stesso trattamento sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO. Gli stessi termini – si apprende dalla circolare – varranno anche per la corresponsione dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, iscritti all’AGO o forme sostitutive ed esclusive della stessa che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso a Quota 103, ma che scelgono di rinunciarvi e proseguire la loro attività lavorativa. Per quanto riguarda il calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nel 2024, anche in regime di cumulo, l’Inps ha chiarito che il trattamento pensionistico in esame sarà determinato secondo le regole del sistema contributivo di cui al D.Lgs. n. 180/1997. L’importo da porre in pagamento, invece, non potrà essere superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno: per il 2024 è pari a 2.394,44 euro. Nel documento di prassi, infine, si evidenzia che con un prossimo messaggio verranno fornite le istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, riconosciuto anche al perfezionamento nel 2024 dei requisiti di accesso a Quota 103 (art. 22, comma 1, D.L. n. 4/2019, così come modificato dalla legge n. 197/2022), nonché dei relativi importi.

 

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