Esonero contributivo artigiani e commercianti: nuovo modello per le compensazioni
Disponibile sul sito dell’Inps il nuovo modello di istanza di rimborso e/o compensazione per le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali beneficiari dell'esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020. Con il messaggio n. 688 dell'11 febbraio 2022, l’Istituto risolve la questione della compensazione della IV rata di contribuzione relativa al 2021, in scadenza il 16 febbraio 2022, in presenza di esonero contributivo concesso ma non fruito per intero. Se nel 2021 si sia pagata una sola rata dei contributi è sufficiente non procedere al pagamento: le eccedenze dei versamenti effettuati nel 2021 basteranno a coprire quanto dovuto per la tariffazione 2021 senza la necessità di presentare i modelli F24 o domande di compensazione. Nel caso, invece, le rate versate siano almeno due, le eccedenze dovranno essere recuperate con modello e procedura indicati nel messaggio Inps. La trasmissione delle domande dovrà avvenire tramite il Cassetto previdenziale artigiani e commercianti attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”. Restano valide le domande già inviatetramite le “Comunicazioni Bidirezionali” con riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.
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