Gestione separata: aliquote contributive e massimali 2024

Gestione separata: aliquote contributive e massimali 2024

Dall’Inps i valori aggiornati per l’anno 2024 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995. Tra le novità più rilevanti, le aliquote contributive dovute dai lavoratori sportivi del settore dilettantistico, titolari di co.co.co o professionisti iscritti alla Gestione Separata (art. 35 del D.Lgs. n. 36/2021). Con la circolare n. 24/2024 del 29 gennaio scorso l’Istituto precisa che per l’anno 2024 per i collaboratori sportivi e le figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 25% ai fini dell'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS). La contribuzione - si legge nel documento di prassi - si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti) e, ai fini IVS, ai sensi dell’art. 35, comma 8-ter del D.Lgs. n. 36/2021, fino al 31 dicembre 2027, deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Per tali lavoratori e per coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal Coni o da Cip, vanno aggiunte le seguenti aliquote: 0,50% per maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia; 0,22% per maternità e paternità, e l’1,31% per DIS-COLL. Aliquota pari invece al 24% nel caso dei soggetti assicurati presso altre forme di previdenza o titolari di pensione diretta. In riferimento ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, invece, l’aliquota contributiva è del 25% per IVS, calcolata sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro, cui si aggiunge l’aliquota ai fini previdenziali dell’1,07%, comprensivo delle aliquote dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, più 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Per i soggetti coperti da altra forma previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai solo fini dell’IVS sul 50% dei compensi percepiti fino al 31 dicembre 2027. Illustrate poi dall’Istituto le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla Gestione Separata non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati. Anche in questo caso, l’aliquota contributiva per IVS è del 25%, alla quale si aggiungono l’aliquota del 0,72% (per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), più l’aliquota dello 0,35% per l’ISCRO. Elencate anche le aliquote per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate. L’Istituto precisa infine che le predette aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata nel rispetto del massimale di reddito pari a 119.650,00 euro e del minimale pari a 18.415,00 euro.

 

Notizie correlate: Nuovi servizi informatici Inps per migliorare l’attività dei Consulenti del Lavoro - ISCRO strutturale con la Manovra 2024 - Domanda DIS-COLL, nuova procedura