AUU: le indicazioni Inps per gli ex percettori RdC

AUU: le indicazioni Inps per gli ex percettori RdC

Con l’entrata in vigore dell’Assegno di Inclusione dal 1° gennaio 2024, i nuclei familiari che non fruiscono più del Reddito di cittadinanza, dal 31 dicembre scorso, e ai quali era corrisposto l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico come quota integrativa dello stesso Reddito e che non hanno presentato la domanda di AUU, si vedranno corrispondere l’importo dell’AUU sulla carta RdC fino a febbraio 2024. A partire poi da marzo 2024, i soggetti che non vi abbiano già provveduto devono presentare una nuova istanza di AUU per i figli a carico. Indicazioni valide anche per i nuclei familiari con figli nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 21 anni, come chiarito dall’Inps con il messaggio n. 2896/2023. L’eventuale presentazione della domanda dell’Assegno di inclusione da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura “non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU” che, pertanto, va presentata per poter usufruire della prestazione familiare. Lo comunica l’Inps con il messaggio n. 258/2024 in cui si evidenza anche, “ai fini di una puntuale erogazione degli importi dell’Assegno unico e universale” la necessità per chi abbia già presentato la relativa domanda di verificare la correttezza dei dati di pagamento indicati. In particolare, va verificata la correttezza del codice Iban del conto corrente o della carta prepagata che deve essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione. L’Istituto ricorda che la domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il 30 giugno 2024 senza perdere gli arretrati, che saranno corrisposti con successivo conguaglio. In assenza dell’Isee valido, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora infine la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2024, “gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati”.

 

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