Esonero IVS alternativo rispetto a decontribuzione lavoratrici madri

Esonero IVS alternativo rispetto a decontribuzione lavoratrici madri

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS (invalidità, Vecchiaia e Superstiti) previsto dalla Manovra 2024 (articolo 1, comma 15, Legge n. 213/2023) e applicabile “in via eccezionale” dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre dello stesso anno ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è alternativo rispetto alla decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli (articolo 1, commi da 180 a 182, Legge n. 213/2023). L’Inps,  con la circolare n. 11/2024, fornisce le istruzioni operative per gestire gli adempimenti previdenziali legati all’esonero contributivo IVS a carico dei lavoratori nella misura di 6 punti percentuali, “a condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; e nella misura di 7 punti percentuali, “a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima”. Esonero, inoltre, la cui applicazione non ha effetti sul rateo di tredicesima “laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2024”. Nella circolare, indicati i soggetti che possono accedere al beneficio, l’assetto, la misura e la durata dell’esonero e, aspetto tra i più rilevanti, il coordinamento con altri incentivi, tra cui la decontribuzione prevista dalla Manovra 2024 alle lavoratrici madri di almeno due figli, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, consistente in un “esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (lavoratrici madri di tre o più figli) e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (lavoratrici madri di due figli)”. L’Istituto chiarisce che “in considerazione dell’entità della predetta riduzione applicabile alle lavoratrici madri, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure (esonero contributivo IVS di cui al citato comma 15 ed esonero per le madri lavoratrici di cui ai citati commi da 180 a 182), i medesimi esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile”. L’esonero IVS trova applicazione, “per una percentuale pari al 6%, solo laddove la retribuzione imponibile mensile non superi il massimale 2.692 euro”. Pertanto, specifica l’Inps, “se si considera una contribuzione a carico della lavoratrice dipendente pari al 9,19%, ai fini dell'applicazione dell'esonero IVS nella misura del 6%, il massimale di contribuzione da considerare è pari a 247,39 euro (ossia il 9,19% di 2.692 euro). L’esonero di cui ai commi da 180 a 182 dell’articolo 1 legge di Bilancio 2024 trova diversamente applicazione nei limiti dell’intera contribuzione IVS a carico della lavoratrice per un ammontare pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12 mensilità)”. Ne consegue che, laddove ci siano i presupposti per applicare entrambe le misure, “l’esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all’esonero IVS”, fermo restando, però, “che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici”. L’Inps precisa infine che per i lavoratori destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’ articolo 1, commi 286 e 287, della legge di Bilancio 2023, prorogato per l’anno 2024 dall’articolo 1, comma 140, della Manovra 2024, “per l’esposizione dei relativi benefici rimangono valide le modalità operative previste dalla circolare n. 82 dello scorso 22 settembre. Illustrate infine le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nei flussi Uniemens.

 

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