Fondi di solidarietà e aliquote contributive 2023

Fondi di solidarietà e aliquote contributive 2023

Con il messaggio n. 316/2023 l’Inps comunica le nuove aliquote contributive dovute al FIS dal 1° gennaio 2023 da parte dei datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e oltre 5 dipendenti. Dopo aver ricordato che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, alle previsioni di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano è stato prorogato al 30 giugno 2023, l'Istituto precisa che in caso di mancato adeguamento da parte dei Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore, dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Ma fino all’adeguamento dei singoli decreti interministeriali, istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario (secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 76/2022). Dal periodo di competenza gennaio 2023, quindi, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” attribuendo, invece, il codice di autorizzazione “9N”, che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.Per quanto riguarda, invece, la contribuzione di finanziamento della CIGS, i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La procedura di calcolo dell’Istituto - si legge nel messaggio - è stata già adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo.

 

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