Spettacolo: dal 15.01 le domande per l’indennità di discontinuità

Spettacolo: dal 15.01 le domande per l’indennità di discontinuità

Dal prossimo 15 gennaio i lavoratori del settore spettacolo potranno presentare la domanda per l’indennità di discontinuità. L’Inps con la circolare n. 2/2024  fornisce le indicazioni per usufruire della misura disposta dal D.Lgs. n. 175/2023. Dopo aver riepilogato il quadro normativo, l’Istituto elenca i destinatari della misura (lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori subordinati a tempo determinato e lavoratori intermittenti a tempo indeterminato non titolari dell’indennità di disponibilità) e indica i requisiti per usufruire dell’indennità in esame. Tra questi, risiedere in Italia da almeno un anno ed essere in possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, ma anche l’aver maturato, sempre nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza, “almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo” e non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’indennità in oggetto è riconosciuta “per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all’articolo 6 del medesimo D.Lgs n. 175/2023, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive”.  L’Inps ricorda poi la disciplina relativa al regime dell’incumulabilità della prestazione di discontinuità con altri trattamenti previdenziali (art. 6 del D.Lgs. n. 175/23); per determinare la durata dell’indennità, “non sono considerate utili le giornate indennizzate a titolo di indennità di maternità, di malattia, di infortunio, nonché a titolo di indennità di disoccupazione involontaria (NASpI, NASpI erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola)”. Non sono inoltre utili ai fini della durata, “le giornate indennizzate a titolo di prestazioni integrative dell’indennità NASpI, di indennità previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, nonché le giornate, sia di riduzione che di sospensione del rapporto di lavoro, coperte da trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”. Illustrate poi nel documento di prassi le modalità di presentazione dell’istanza da inoltrare “esclusivamente in via telematica all’Inps entro la data del 30 marzo di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione sul portale dell’Istituto” e, tra gli altri aspetti, la contribuzione figurativa, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento  per percettori dell’indennità, il regime transitorio e fiscale.

 

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