Esonero alternativo alla Cig: richieste entro il 30.6
A partire dal 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” cui è subordinato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nel messaggio n. 2478 del 20 giugno 2022 l’Inps ricorda che eventuali richieste, volte all’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” - avente il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” - dovranno essere inoltrate in tempo utile all’Istituto, poiché le Strutture territoriali competenti non potranno adottare provvedimenti concessori del suddetto codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno 2022.
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