Lavoro occasionale e libretto famiglia, istruzioni per l’uso

Lavoro occasionale e libretto famiglia, istruzioni per l’uso

Un’utile ricognizione sul lavoro occasionale e il Libretto Famiglia alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2023. Con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, l’Inps illustra le novità normative apportate dall’articolo 1, commi 342 e 343, della Legge n. 197/2022 alla disciplina che regolamenta le prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54 bis, D.L. n. 50/2017). Tra le novità più rilevanti, il limite dei compensi annui. Da quest’anno, infatti, ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare compensi annui entro la soglia dei 10mila euro e non più entro il limite di 5mila euro. Invariati i limiti di compenso, pari a 5mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore. La novella normativa prevede l’applicazione di tali soglie anche alle attività lavorative di natura occasionale (discoteche, sale da ballo, night-club di cui al Codice Ateco2007 93.29.1). L’Inps ricorda, ai fini del monitoraggio della nuova soglia dei 10mila euro, che i compensi a pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di misure di sostegno del reddito vanno calcolati sulla base del 75% dell’effettivo importo (articolo 54 bis, comma 8, D.L. n. 50/17). Dal 1° gennaio 2023 – altra novità introdotta dalla Manovra 2023 – possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il limite precedente stabiliva non più di cinque lavoratori). Soglia applicabile anche alle aziende operanti nel settore turistico-ricettivo che, inoltre, possono usare i contratti di prestazione occasionale per remunerare le attività rese anche da lavoratori non appartenenti alle categorie di soggetti di cui al comma 8 dell’articolo 54 bis citato. Resta fermo l’obbligo per tali imprese di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione stessa. L’ultimo paragrafo del documento di prassi si concentra sul divieto di utilizzo dal 1° gennaio 2023 del contratto in esame per le imprese agricole. Prevista per le aziende in questione la possibilità di richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

 

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