Ecco come funziona l’esonero contributivo per chi assume i percettori di AdI e SFL

Ecco come funziona l’esonero contributivo per chi assume i percettori di AdI e SFL

I datori di lavoro del settore privato, dallo scorso 1° gennaio, beneficiano dell’esonero contributivo in caso di assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro per soggetti percettori dell’Assegno di Inclusione (AdI) o del Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL), misure  introdotte dal D.L. n. 48/2023, (artt. 10 e 12 comma 10) convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023. Lo precisa l’Inps con la circolare n.111/2023 in cui ha fornito le prime indicazioni operative. In particolare, lo sgravio spetta a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori o meno, compresi quelli del settore agricolo, a condizione che abbiano inserito l’offerta di lavoro nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. L’agevolazione è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, per un importo massimo pari a 8.000 euro annui per la durata di 12 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno a parziale, compreso il contratto di apprendistato. L’Istituto specifica che “la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo”. Nel caso di assunzioni a tempo determinato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 su base annua. In questo caso, la soglia massima di esonero dalla contribuzione riferita al periodo di paga mensile è pari a 333,33 euro e, “per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la stessa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo”. Inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del citato Decreto Lavoro, in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l’agevolazione è riconosciuta “nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2”. L’incentivo - specifica l’Inps - non spetta per i rapporti di lavoro intermittenti, mentre è riconosciuto anche alle agenzie per il lavoro, ai sensi del D.L. n. 276/2003, che ricevono “un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai comma 1 e 2” dell’art. 10, comma 4, del D.L. n. 48/2023. In riferimento alla cumulabilità con altri tipi di esonero contributivo, l’Inps sottolinea come il bonus sia compatibile con l’incentivo economico per l’assunzione di persone disabili e con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore ai sensi dell’art. 13 della L.68/1999.  Invece, per  le assunzioni giovani under 36 e donne,  non c’è possibilità di cumulo,  dato che questi ultimi sono scaduti lo scorso 31 dicembre mentre il bonus ADI/SFL è partito dal primo gennaio scorso. L’Istituto, infine, con un successivo messaggio, fornirà le relative istruzioni operative e contabili.

 

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