Una tantum part-time ciclico: come accedere alle indennità
Dall’Inps le precisazioni sui requisiti utili per accedere alle indennità una tantum di 550 euro per gli anni 2022 e 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico. Nello specifico, con la circolare n. 109 del 27 dicembre scorso, l’Istituto ha riepilogato le istruzioni relative al riconoscimento dell’una tantum per l’anno 2022 introdotta dall’art. 2-bis del Decreto Aiuti, alla luce dell’interpretazione autentica fornita dall’art. 18 del D. L. n. 145/2023 (c.d. collegato fiscale alla legge di Bilancio 2024), nonché le modalità di accesso all’una tantum per l’anno 2023 contemplata dallo stesso articolo 18 del provvedimento. Dopo aver ricordato quanto disposto in materia dalla normativa in esame, l’Istituto ha chiarito che in attuazione della già citata interpretazione autentica l’indennità relativa al 2022 è riconosciuta a coloro che nel 2021 siano stati titolari di un rapporto di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. A tal proposito, l’art. 2-bis del Decreto Aiuti ha previsto quali requisiti di accesso che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente – diverso da quello a tempo parziale ciclico – e non sia percettore di NASpI. Passando, invece, all’una tantum prevista per il 2023, l’Inps ha evidenziato che la stessa è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nel 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Requisiti che si intendono soddisfatti qualora il lavoratore, nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti alla titolarità del contratto di lavoro nel 2022, possa far valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. Anche in questo caso, alla data di presentazione della domanda il dipendente che intende ottenere il beneficio non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro subordinato – diverso da quello a tempo parziale ciclico – né percettore di NASpI (comma 2 dell’art. 18 del D.L. n. 145/2023). E inoltre, non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento dell’invio dell’istanza. L’Inps, infine, ha specificato che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di una tantum – sia titolare dell’indennità di disoccupazione ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, nonché nell’ipotesi in cui la stessa prestazione sia stata sospesa perché l’assicurato è percettore dell’indennità di malattia o maternità. Per quanto concerne modalità e tempistiche di invio delle domande di accesso alle indennità una tantum, l’Istituto ha rinviato alle istruzioni contenute nel messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023.
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