Posticipo pensionamento: ulteriori istruzioni operative per l’incentivo

Posticipo pensionamento: ulteriori istruzioni operative per l’incentivo

L’abbattimento totale della contribuzione previdenziale relativa all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dal lavoratore dipendente che abbia scelto di posticipare il pensionamento, pur avendo maturato i requisiti minimi per l’accesso a Quota 103, comprende l’eventuale contributo aggiuntivo IVS, così come disposto dalla legge di Bilancio 2023. L’Inps, con il messaggio 4558 del 19 dicembre scorso, ritorna sull’incentivo al posticipo del pensionamento previsto per i dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile,  analizzato nel dettaglio con la circolare n. 82 rilasciata il 22 settembre 2023 per fornire ulteriori istruzioni operative a integrazione di quanto già previsto dal documento di prassi. L'Istituto in particolare si sofferma sul contributo aggiuntivo IVS, ricordando che l’articolo 3-ter del D.L. n. 384/92, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 438/92, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1993, “a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile”. Nel messaggio vengono, quindi, indicate le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nei flussi UniEmens nelle sezioni <PosContributiva>, <PosPa> e <PosAgri>. Nel primo caso, “la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva – si legge nel messaggio – devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>”. Nel caso in cui “il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura dell’1% potrà recuperare detto importo utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024”. I datori di manodopera agricoli, invece, nel caso di fruizione dell’incentivo in esame, non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> della sezione “PosAgri” del flusso UniEmens e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. "Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la detta quota di retribuzione, potrà recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.

 

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