Assegno di inclusione: prime indicazioni Inps

Assegno di inclusione: prime indicazioni Inps

In anticipo rispetto al 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione fa ufficialmente il suo debutto. Dal 18 dicembre si possono infatti presentare le domande per usufruire della nuova misura di sostegno economico e inclusione sociale, introdotta dal D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni dalla L. n. 85/2023. L’Inps fornisce le prime indicazioni sull’indennità Adi con la circolare n. 105 dello scorso 16 dicembre, definendo modalità di accesso e di fruizione della misura attraverso l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario. L’Assegno di inclusione (art. 2, D.L. n. 48/23) è riconosciuto ai nuclei familiari all’interno dei quali ci sia un componente con disabilità, minorenne, con almeno sessant’anni di età e in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dai servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Queste ultime due condizioni, precisa l’Istituto, devono sussistere prima della presentazione dell’istanza in esame. Elencati, poi, i requisiti per accedere alla misura; il richiedente (art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. n. 48/2023) deve essere, alternativamente, cittadino italiano o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di altro Paese dell’Ue o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; cittadino titolare dello status di protezione internazionale. Il richiedente, al momento di presentazione della domanda, deve risiedere in Italia, da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per quanto riguarda, invece, i requisiti economici (art. 2, comma 2, lettera b) del Decreto Lavoro) il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso, congiuntamente, di un valore ISEE non superiore ai 9.360 euro; di un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi; di un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150mila euro, non superiore a 30mila euro e, infine, di un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti, 10mila euro per i nuclei composti da tre o più componenti. Massimali che, sottolinea l’Inps, sono incrementati di 5mila euro per ogni componente in condizione di disabilità presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo. È importante, ai fini del riconoscimento della misura, il possesso di un ISEE in corso di validità. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159/2013, come indicato nell’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 1 del Decreto Lavoro. In sede di prima applicazione, per le istanze presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti, ai fini dell’erogazione dell’indennità Adi nei mesi di gennaio e febbraio 2024, se ricorrono le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, mentre per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi è necessario avere un ISEE in corso di validità. Dal mese di marzo 2024, pertanto, nel caso in cui non sia ancora disponibile la nuova attestazione ISEE per il 2024, la prestazione sarà sospesa. Nel documento di prassi presenti anche alcuni esempi relativi all’applicazione della scala di equivalenza, ai fini della determinazione della soglia di accesso al beneficio. Il beneficio economico è erogato attraverso la “Carta di inclusione”, strumento di pagamento elettronico ricaricabile. La richiesta si effettua dal portale Inps, attraverso l’iscrizione alla “piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa” presente nel SIISL. L’istanza può essere presentata dal 18 dicembre direttamente dal sito Inps, accedendo con SPID almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica nell’apposita sezione dedicata all’Adi, presso i Patronati e i CAF.

 

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