Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura: prime indicazioni Inps
Prime indicazioni dall’Inps sul lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Con la circolare n. 102 del 12 dicembre scorso, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle norme che disciplinano il regime speciale di lavoro occasionale di carattere transitorio (biennio 2023-2024). Illustrate, nel documento di prassi, le caratteristiche del nuovo istituto sperimentale. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, stando al comma 344 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, devono avere una durata non superiore alle 45 giornate annue per singolo lavoratore e possono essere rese da “disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà”. Temporaneità del rapporto, subordinazione, occasionalità delle prestazioni e limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato datoriale e del prestatore) che oggettivo (attività agricola stagionale) sono, dunque, le peculiarità del nuovo istituto. Possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato “soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri”, tra cui persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.150/15, che hanno dichiarato in forma telematica al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego e percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, reddito di cittadinanza e assegno di inclusione. L’Inps inoltre specifica che “il contratto può avere una durata di dodici mesi nel corso del quale possono essere espletate non più di quarantacinque giornate lavorative” e che “possono stipulare contratti di LOAgri “esclusivamente i datori di lavoro operanti nel settore agricolo e che sono iscritti all’Inps”. Nella circolare sono illustrati anche gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro e gli obblighi dichiarativi e contributivi. In particolare, i datori di lavoro agricoli che intendano ricorrere a tali prestazioni dovranno avvalersi del CIDA, il codice che identifica l’azienda per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola; utilizzare le procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens della sezione “PosAgri”; effettuare il pagamento della contribuzione unificata (comprensiva anche della quota Inail) entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione o, in alternativa, insieme a quella relativa alle giornate OTI (manodopera agricola a tempo indeterminato) e OTD (manodopera agricola a tempo determinato), alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso all’Istituto tramite Cassetto previdenziale. Nella parte finale del documento presenti il calcolo contributivo, le tutele assistenziali e previdenziali per il prestatore di lavoro occasionale, l'apparato sanzionatorio e il caso del cumulo delle pensioni con i compensi per prestazioni agricole.
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