CIGS per imprese in ZES: ecco come richiederla
Dall’Inps le istruzioni operative e contabili per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico inerenti a una Zona Economica Speciale (ZES) che intendono richiedere la cassa integrazione straordinaria, alla luce dell’art. 12-quater del D.L. n. 104/2023 (c.d. Decreto Asset) che reca norme transitorie di deroga relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi per processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttiva alle imprese sopra citate. Con il messaggio n. 4272 del 29 novembre scorso, inoltre, l’Istituto fornisce le indicazioni utili ai datori di lavoro per la trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) e le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale nelle denunce. Dopo aver riepilogato quanto disposto dalla normativa, l’Inps ha ricordato che fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, conseguenti a processi realizzati da datori che hanno acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico. Ai sensi di quanto previsto dal menzionato art. 12-quater, ai trattamenti straordinari di integrazione salariale in argomento non si applicano le limitazioni di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015. Pertanto, ai fini dell’ammissione al trattamento in esame non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione; i trattamenti straordinari, inoltre, possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato. Per quanto riguarda la trasmissione dei flussi UniEmens, l’Inps ha specificato che nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell’Istituto, i datori devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità. In caso di pagamento diretto delle prestazioni (art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015), inoltre, il datore è tenuto a inviare all'Inps, a pena di decadenza, tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. In merito, invece, alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di integrazione salariale straordinaria autorizzati ai sensi del già citato art. 12-quater, i datori devono valorizzare il nuovo codice causale “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>. Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, si dovrà invece utilizzare il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>. Per la rilevazione contabile dei trattamenti in oggetto, infine, l’Inps ha istituito i nuovi conti a pagamento diretto GAU30490, GAU24490, GAU00490, GAU21490, GAU30493, GAU21493.
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