Lavoro sportivo: così la tutela previdenziale della malattia

Lavoro sportivo: così la tutela previdenziale della malattia

Dall’Inps arrivano le indicazioni sulla tutela previdenziale della malattia in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, degli iscritti alla Gestione Separata e degli autonomi del settore professionistico. È lo stesso Istituto a darne comunicazione con il messaggio n. 4182 dello scorso 24 novembre in cui ricorda che con la circolare 88 dello scorso 31 ottobre è stata illustrata la nuova disciplina del lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021, che ha ampliato, a partire dal 1° luglio 2023, le tutele previdenziali previste per questi lavoratori sia nell’ambito del professionismo che del dilettantismo. Settore, quest’ultimo, privo in precedenza di una specifica regolamentazione in materia previdenziale e assistenziale. L’Inps specifica che ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi si applica la stessa tutela previdenziale della malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria). Indipendentemente dal settore di inquadramento del datore e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22%). Riconosciuta la tutela assicurativa per la malattia anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato. I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995), come indicato nella circolare n. 88 citata, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. Di conseguenza, a questi lavoratori si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia. Con riferimento invece ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del D.Lgs n. 36/2021, si applica la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale. Ai lavoratori sportivi che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia, con riferimento agli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione separata. Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante. Qualora, in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato sia stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all’Inps entro due giorni dalla data del rilascio. Contestualmente, è tenuto a consegnare l’attestato cartaceo al proprio datore di lavoro. Il lavoratore dovrà comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi “con la massima tempestività, mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul sito istituzionale”. Anche con riferimento ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti a valorizzare nell’ambito del flusso UniEmens, l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia, sulla base dello specifico contratto di riferimento.

 

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