Congedo e permessi per disabili gravi: le istruzioni per più richiedenti

Congedo e permessi per disabili gravi: le istruzioni per più richiedenti

È possibile riconoscere a più lavoratori il congedo straordinario per assistere il disabile grave e i permessi 104 se l'assistenza è rivolta allo stesso soggetto con disabilità grave purché “alternativamente e non negli stessi giorni”. È quanto comunica l’Inps con il messaggio n. 4143 dello scorso 22 novembre con cui fornisce, in favore di più richiedenti per assistere nello stesso periodo lo stesso soggetto con disabilità grave, le indicazioni per  gestire il congedo straordinario (articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001) e i permessi 104 (articolo 33 della legge n. 104/1992) alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022. Norma che, va ricordato, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi 104. Di conseguenza, specifica l’Istituto, “può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità”. Allo stesso modo, “per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità”. Tali benefici – conclude l’Inps – non possono essere fruiti nelle stesse giornate, poiché si tratta di “istituti rispondenti alle stesse finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità”. Devono, pertanto, ritenersi alternativi.

 

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