Incentivo occupazione giovanile: quando restituire le somme
L’incentivo per favorire l'occupazione giovanile stabile è precluso solo se il datore di lavoro che intende fruire dell’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato sia lo stesso datore “titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo”. Laddove invece il datore, che abbia già iniziato a godere dell’agevolazione contributiva, sia un soggetto diverso dal datore titolare del rapporto qualificato, può continuare legittimamente a usufruirne dal momento che “alla data di assunzione incentivata” riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’incentivo. I chiarimenti arrivano dall’Inps con il messaggio n. 4178 del 24 novembre scorso il cui contenuto era stato anticipato dal Direttore Generale Vicario Inps, Antonio Pone, nel corso della puntata di “Diciottominuti-Uno sguardo sull’attualità” dello scorso 2 novembre. L’Istituto di previdenza e assistenza precisa che “nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato”.Di conseguenza, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può non solo fruire degli esoneri contributivi in esame, ma non è tenuto, “per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa”.
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