Fondo bilaterale servizi ambientali: come versare la contribuzione aggiuntiva

Fondo bilaterale servizi ambientali: come versare la contribuzione aggiuntiva

Con il messaggio n.4104/2023, l’Inps ha reso note le istruzioni per effettuare il versamento della contribuzione aggiuntiva, prevista dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 settembre 2023,  dovuta dai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. La contribuzione in esame viene definita “ulteriore” in quanto aggiuntiva rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo. Si tratta nello specifico di due contribuzioni; una riguarda il versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova e l’altra riguarda il versamento di un contributo pari al 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata fino al 31 dicembre 2022. Tali contribuzioni - ricorda l’Istituto - sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro e sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019, istitutivo del Fondo. Per quanto riguarda il versamento del contributo in misura fissa (10 euro), a partire dal mese di competenza di dicembre 2023, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “M074”. Invece, per il versamento delle quote arretrate nei tre mesi di competenza successivi alla pubblicazione del presente messaggio, dovrà essere utilizzato il “CodiceCausale” “M075”. L’Inps specifica infine che i datori di lavoro tenuti al versamento, che abbiano sospeso o cessato l’attività e che siano tenuti ad adempiere, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig) sull’ultimo mese di attività della matricola.

 

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