Lavoratori marittimi: gli adempimenti in caso di malattia indennizzata

Lavoratori marittimi: gli adempimenti in caso di malattia indennizzata

Con il messaggio n. 4010 del 14 novembre scorso, l’Inps fornisce le indicazioni integrative sugli adempimenti a carico del lavoratore marittimo in caso di malattia indennizzata. In particolare, si legge nel messaggio, il lavoratore ha l’obbligo di inviare all’Istituto il certificato entro due giorni dal rilascio per evitare la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo. Anche per questa categoria di lavoratori la trasmissione del certificato di malattia deve avvenire “esclusivamente in via telematica”. L’eventuale certificazione cartacea è ammessa - purché in originale -  “in via del tutto eccezionale fatte salve verifiche e segnalazioni da parte dell'Inps”. Non è consentita inoltre  l’erogazione dell’indennità nelle more e in assenza dell’originale certificazione medica cartacea. Non solo: per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo, vige l’obbligo a carico del lavoratore di indicare correttamente l’indirizzo di reperibilità indicato nella certificazione medica. Eventuali variazioni dell’indirizzo di reperibilità dovranno essere preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul sito dell’Istituto. Qualora sorgessero “eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi telematici, il lavoratore ha l’obbligo di effettuare tale comunicazione alla struttura territoriale Inps di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato”, attraverso uno dei seguenti canali: casella di posta elettronica, Contact center o rivolgendosi al numero verde 803164. Nel messaggio infine vengono fornite le istruzioni per i lavoratori marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero. In questo caso, i lavoratori dovranno sottoporsi a visita medica ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale competente per ottenere la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione Europea al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente e possibili aggravi di rischio tutelato a carico dell’Inps. Nel caso in cui l’assicurato si rechi all’estero privo dell’autorizzazione, l’Istituto provvederà a sospendere il diritto all’indennità. 

 

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