Apprendistato sportivo: le istruzioni per le assunzioni fino al 30 giugno 2023
Dall’Inps le istruzioni per le assunzioni di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 e disciplinate dalla legge di Bilancio 2022. Nella circolare n. 91/2023, pubblicata lo scorso 10 novembre e anticipata il giorno prima nel corso della puntata di "Diciottominuti - uno sguardo sull'attualità" l’Istituto fornisce indicazioni sugli obblighi informativi e contributivi relativi alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti, precisando che questo istituto può essere applicato solo dalle società e associazioni sportive professionistiche nei confronti di lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età. Come noto, infatti, l’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022 ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2022 nel settore sportivo professionistico, per le assunzioni di “lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2015, è ridotto a 23 anni”. Tra le particolarità anche quella di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante a tempo determinato, per una durata minima di 6 mesi e una durata massima del periodo di formazione di 3 anni. Per quanto riguarda il regime contributivo e la misura della contribuzione applicabile alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico, l’Istituto ricorda quali sono le tutele assicurative obbligatorie dalle quali discende l'obbligo assicurativo e contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore: IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti); assegno familiare; assicurazione contro le malattie; maternità; assicurazione sociale per l’impiego (ASpI); assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l’Inps specifica che “l’articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fissa l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”. A tale aliquota contributiva si deve aggiungere “l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), stabilita dall’articolo 2, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 0,30% a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845)”. Per le assunzioni non a tempo indeterminato è dovuto inoltre il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile. Inoltre, in applicazione della disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs. n. 148/15, i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol, in quanto dipendenti di datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei suddetti Fondi. L’obbligo contributivo riguardante il FIS prevede “un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti”. Tuttavia - si legge nella circolare - “l’articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2022, ha disposto, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS”. Infine, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista “è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione”. Illustrate nel documento di prassi anche le modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante nel flusso UniEmens, le modalità operative per il versamento del contributo FIS o fondi di solidarietà e le istruzioni contabili.
Notizie correlate: Lavoro sportivo, una riforma migliorata in corsa - Lavoro sportivo: contributi periodi pregressi di competenza a partire da novembre 2023 - Riforma del lavoro sportivo: focus sui chiarimenti di prassi