Fringe benefit 2023: così le operazioni di conguaglio

Fringe benefit 2023: così le operazioni di conguaglio

Se in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il 2023 (3.000 euro per i dipendenti con figli a carico; 258,23 euro per la restante platea di dipendenti), il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. In caso di superamento del limite previsto e ai soli fini previdenziali, il datore che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati. È quanto si legge nel messaggio n. 3884/2023 dell’Inps con il quale vengono rilasciate le istruzioni per il conguaglio dei benefit erogati nel 2023 ai lavoratori dipendenti con figli a carico, ai sensi dell’art. 40 del Decreto Lavoro, che ha elevato a 3.000 euro la soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 3 del TUIR), includendo le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Nel messaggio, inoltre, l’Istituto ha fornito precisazioni in ordine all’imponibilità ai fini contributivi del bonus carburante da 200 euro introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 5/2023. Al riguardo, si precisa che tale agevolazione non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, per cui il valore del bonus erogato nel periodo d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini del prelievo contributivo. Inoltre, l'importo da 200 euro che, in considerazione del valore degli ulteriori fringe benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro o ecceda la soglia di 258,23 euro contemplata dal TUIR, sarà assoggettato a contribuzione previdenziale, come disposto dal D.L. n. 5/2023. Di contro - ha sottolineato l'Inps - la quota relativa ai buoni benzina imputabile al bonus, eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit, resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi. Per quanto riguarda, invece, le operazioni complessive di conguaglio, il datore porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico oppure superiore a 258,23 euro per la restante platea di dipendenti; provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno. Sempre il datore  - evidenzia l'Istituto - dovrà necessariamente provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale qualora, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite. Illustrate infine le modalità di esposizione dei dati del conguaglio nelle denunce UniEmens di competenza dicembre 2023. Delle istruzioni per il conguaglio dei fringe benefit, insieme alle delucidazioni sull’imponibilità del bonus carburante, se ne è parlato il 12 ottobre scorso a Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità, nel corso della consueta rubrica Punto Inps.

 

Notizie correlate: Fringe benefit fino a 3 mila euro: le istruzioni sulla nuova disciplina - In GU la Legge di conversione del DL Lavoro - Fringe benefit fino a 3mila euro: a chi spettano e come ottenerli