Ammortizzatore sociale unico: dal 6.11 l’invio delle rettifiche

Ammortizzatore sociale unico: dal 6.11 l’invio delle rettifiche

Dal prossimo 6 novembre, il datore di lavoro che intenda rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta per fruire dell’ammortizzatore sociale unico di cui all’art. 7 del Decreto Alluvioni, deve annullare la precedente istanza, inviando un flusso tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale” con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0” e, poi, inviare la nuova domanda con i dati rettificati. Sulla base dei dati inviati con il nuovo flusso, il numero dei giorni riconosciuti e l’importo del pagamento verranno ricalcolati tenendo conto di quanto eventualmente già pagato con la precedente richiesta. È solo uno dei chiarimenti forniti dall’Inps con il messaggio n. 3825 del 31 ottobre scorso, nel quale l’Istituto ha rilasciato le istruzioni operative per la consultazione delle istanze relative all’ammortizzatore sociale unico, l’invio di istanze di rettifica e la gestione degli esiti, unitamente alle indicazioni per la presentazione delle domande da parte delle aziende agricole. Per ogni domanda inviata tramite il servizio di Comunicazione Bidirezionale, il datore di lavoro richiedente riceve una risposta con gli esiti dei controlli effettuati in fase di istruttoria della domanda e, nel caso in cui venissero riscontrate anomalie, anche un file con le decodifiche dei codici di errore. L’Inps ha inoltre precisato che eventuali comunicazioni inviate in risposta a una comunicazione di riscontro pervenuta tramite “Comunicazione Bidirezionale”, senza la creazione di una nuova comunicazione di richiesta, verranno scartate con il messaggio: “Per inviare un flusso è necessario sempre creare una nuova richiesta”. Fanno eccezione le comunicazioni inviate prima dell’11 agosto 2023. Proprio per tale motivo, i file scartati andranno ritrasmessi mediante la creazione di una nuova richiesta nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Con riferimento alla gestione degli esiti dei soggetti irreperibili, l’Inps ha ricordato che la residenza è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di aziende agricole, impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto residenti in uno dei comuni alluvionati. In caso di irreperibilità di tali lavoratori, dunque, le relative domande saranno oggetto di reiezione automatizzata. Pertanto – ha continuato l’Istituto – il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che in assenza di una regolarizzazione della propria situazione anagrafica presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato. Per quanto riguarda, invece, l’invio delle domande da parte delle aziende agricole, queste dovranno accedere alla sezione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, selezionando l’apposito profilo (Azienda, Consulente-Commercialista o Associazione di Categoria) e la voce dal menù a sinistra denominata “Cassetto Previdenziale del Contribuente”. Avviata l’applicazione, sarà necessario selezionare una Posizione Contributiva (CIDA) tra quelle presenti nel sistema “Gestione deleghe” delle Aziende agricole, dopodiché si attiverà automaticamente il menù a sinistra. Cliccando sulla voce “Contatti/Lista Comunicazioni – si legge ancora nel messaggio –, si aprirà una finestra che permetterà la creazione di una nuova comunicazione. Si dovrà selezionare, quindi, l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, inserire il testo della comunicazione e allegare il file nel formato CSV.

 

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