Stop a TFR e ticket licenziamento per CIGS anche per il 2023 e il 2024

Stop a TFR e ticket licenziamento per CIGS anche per il 2023 e il 2024

Anche per gli anni 2023 e 2024 le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) negli anni 2019, 2020 e 2021 sono esonerate, ai sensi del decreto-legge n. 109/2018, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni (c.d. ticket licenziamento). A renderlo noto è l’Inps con il messaggio n. 3779/2023 nel quale ricorda che l’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS. Nel documento di prassi si ribadisce che le aziende che intendano richiedere gli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Dicastero. Per quanto attiene alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa potrebbero seguire le seguenti destinazioni: versamento ai fondi di previdenza complementare; versamento al Fondo di Tesoreria; accantonamento presso il datore di lavoro. Ai fini della fruizione degli esoneri i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile su www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - una domanda di ammissione all’esonero. Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” deve essere assegnato con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento; dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento. Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)” disponibile sul portale dell’Istituto. L’Istituto raccomanda, inoltre, di verificare che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione della CIGS e che l’importo complessivamente posto in pagamento non superi quello preventivato, comprese eventuali precedenti liquidazioni. Al fine di facilitare tale verifica nel “Cruscotto Reportistica FdG”, raggiungibile al seguente percorso intranet: “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Fondo di garanzia – Fondo di tesoreria – TFR su CIGS”, è stato implementato il report “Liste TFR su CIGS”, mediante il quale è possibile verificare l’importo lordo erogato a titolo di TFR per un determinato decreto o matricola aziendale.

 

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