Inps: precisazioni sugli importi massimi dei trattamenti di CIG
Con il messaggio n. 1282 del 21 marzo 2022, l’Inps chiarisce gli aspetti riguardanti l’operatività della diposizione prevista dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale relativi al 2022, fornendo anche indicazioni operative sulla gestione dei trattamenti. In merito agli importi dei trattamenti di CIGO, CIGS e assegno di integrazione salariale del FIS, iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, l'Istituto sottolinea che per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022 si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma 2022, con il valore reso noto dalla circolare n. 26 del 2022 dello stesso Istituto. Inoltre, dopo aver ricordato che per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno è riconosciuto dal FIS per tredici settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e ventisei settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, l'Inps precisa che i limiti massimi individuati possono essere calcolati riferendosi non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita la settimana in cui la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda. L'Inps fa sapere, inoltre, che i nuovi applicativi saranno implementati per garantire il monitoraggio delle giornate effettivamente fruite e che verranno rese visibili ad aziende e intermediari nel cruscotto aziendale. Sul tema, invece, della comunicazione preventiva ai sindacati in caso di riduzione o sospensione lavorativa, l'Istituto precisa che laddove le sospensioni/riduzioni riguardino unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni. Confermata, infine, la possibilità di ricorrere a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nel caso di unità produttive non interessate dai trattamenti di integrazione salariale.
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