Proroga CIGS in deroga: imprese obbligate a versare il contributo addizionale

Proroga CIGS in deroga: imprese obbligate a versare il contributo addizionale

I datori di lavoro autorizzati alla cassa integrazione salariale straordinaria in deroga prevista dall’articolo 30 del Decreto Lavoro (decreto-legge n. 48/2023) sono obbligati al versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del DLgs. n. 148/2015, da calcolare sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e con una misura dell’aliquota cge varia “in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile”, in virtù di quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 4/2016. Lo chiarisce l’Inps con il messaggio n. 3575/2023 dello scorso 12 ottobre con cui ha fornito le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti. L’istituto ha ricordato che l'articolo 30 citato prevede per le aziende, anche qualora si trovino in stato di liquidazione,“che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro”, la possibilità di inoltrare istanza di cassa integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può autorizzare un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023. Fornite poi le istruzioni contabili. L’Istituto provvede, infatti, a istituire “i relativi conti a titolo di accertamento del credito e di entrate per contribuzione addizionale dovuta per i trattamenti disciplinati dall’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023”. “La procedura gestionale “RACE”, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, conferirà - si legge nel messaggio - il biglietto automatizzato di accertamento contabile del credito nei confronti delle aziende, con numero documento “0000000005””. A tale biglietto saranno associati i seguenti conti: GAU00457 (credito accertato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale, autorizzate al trattamento di integrazione salariale straordinario per un periodo massimo complessivo di 15 mesi erogato direttamente ai beneficiari - art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85); - GAU21457 (contributo addizionale dovuto dalle aziende autorizzate al trattamento di integrazione salariale straordinario per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, erogato direttamente ai beneficiari). 

 

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