Riconteggio debiti contributivi annullati: domande entro il 10.11
I soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps possono presentare alla struttura dell’istituto territorialmente competente la domanda di riconteggio dei debiti contributivi annullati entro il 10 novembre 2023. Lo specifica l’Inps con la circolare n. 86/2023 dello scorso 10 ottobre. Col documento di prassi, l’istituto ricorda che i soggetti in questione e per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni del cosiddetto “stralcio mille euro”, possono chiedere il riconteggio di tali debiti annullati avvalendosi della previsione introdotta dall’articolo 23-bis del Decreto Lavoro (decreto-legge n. 48/2023) al fine dell’implementazione della posizione assicurativa. L’articolo citato, commi da 1 e 3, ha previsto la possibilità per gli stessi soggetti di accedere al pagamento dei contributi, oggetto di “annullamento automatico”, in unica soluzione o a rate entro e non oltre il 31 dicembre 2023, esclusivamente presso l’istituto. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora, alla data dell’annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell’Istituto a ricevere il pagamento dei debiti stralciati. Si potrà dunque richiedere il riconteggio se alla predetta data i debiti annullati risultavano oggetto di: rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso; procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto; intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione. Nel documento di prassi, illustrate anche le disposizioni operative e, in particolare, le modalità di presentazione della domanda. Due i modelli di domanda predisposti in virtù delle misure di stralcio previste e attraverso i quali l’interessato potrà richiedere il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Nell’istanza, il soggetto dovrà indicare il numero della cartella di pagamento/avviso di Addebito oppure, in assenza di questa informazione, i periodi oggetto di annullamento per cui è richiesto il conteggio; selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023. Indicate poi le modalità di determinazione delle sanzioni civili e istruttoria e comunicazione dell’esito della domanda di riconteggio e del termine di pagamento.
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