Posticipo pensionamento: istruzioni per l’incentivo
Giungono dall’Inps le istruzioni operative per la gestione dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso a Quota 103 ma che scelgono di rinunciarvi, alla luce della legge di Bilancio 2023 e del successivo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 marzo 2023. Posticipando il pensionamento, dunque, il lavoratore rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a suo carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della stessa. Con la circolare n. 82 del 22 settembre scorso, l’Istituto ha precisato che il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della stessa quota. Ma è tenuto comunque a versare la quota IVS a suo carico. Inoltre, si chiarisce che gli importi corrispondenti alla quota IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al dipendente con la retribuzione e, dunque, sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. La rinuncia all'accredito contributivo – sottolinea il documento di prassi – produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile di Quota 103 in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile di Quota 103. Dopo aver fornito ulteriori precisazioni su assetto e decorrenza dell’esonero e aver illustrato i soggetti ammessi alla fruizione della misura, l’Inps ha specificato che l’incentivo consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e, in quanto tale, non assume la natura di incentivo all’assunzione e non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015. Inoltre, operando sulla sola quota IVS a carico del dipendente, l’esonero non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, quest’ultimo non è subordinato al possesso del DURC. Trattate nel documento di prassi, poi, le indicazioni per la gestione dell’incentivo nei flussi UniEmens, con riferimento anche ai rapporti di lavoro domestico, nonché il coordinamento dello stesso con altri benefici.
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