Supporto per la formazione e il lavoro: prime indicazioni Inps

Supporto per la formazione e il lavoro: prime indicazioni Inps

Dall’Inps le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e fruizione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), la misura di attivazione al lavoro introdotta dal D.L. n. 48/2023 dal 1° settembre 2023 e destinata ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare in corso di validità non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione. Dopo aver fatto una ricognizione dei requisiti utili per accedere alla misura – e illustrato i casi di compatibilità del Supporto con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o dipendente – l’Istituto, con la circolare n. 77/2023, ha descritto le modalità di presentazione della domanda che andrà trasmessa direttamente dal sito Inps accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE nell’apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre; presso gli Istituti di patronato sempre a partire dal 1° settembre oppure i Centri di Assistenza fiscale (CAF) dal 1° gennaio 2024. Per l’accesso alla misura – viene precisato nella circolare –  il richiedente dovrà rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID); dimostrare l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello allegando, a tal fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione; autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, agenzie per il lavoro ed enti autorizzati all’attività di intermediazione. Dopo l'invio della domanda, il potenziale beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) attraverso la piattaforma SIISL - Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, che diverrà operativa all’esito positivo dell’istruttoria dell'istanza. Come previsto dall’art. 4 del D.M. n. 108/2023, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale – sottolinea ancora il documento di prassi – il beneficiario verrà convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato e potrà individuare successivamente, attraverso il SIISL, offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Nelle misure del SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all’allegato B del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 4, lett. da E) a O), nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e il servizio civile universale. La partecipazione a tali attività determina l’accesso a un’indennità economica pari ad un importo mensile di 350 euro, erogato dall’Inps per tutta la durata della misura entro il limite massimo di 12 mesi. La stessa partecipazione, inoltre, dovrà essere confermata dall’interessato ai servizi competenti, anche telematicamente, almeno ogni 90 giorni, pena la sospensione del beneficio. L'Istituto, tra gli altri, chiarisce che l’importo erogato non è frazionabile nel mese proponendo, a tal proposito, una serie di esempi relativi alle modalità di erogazione della misura. Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all’art. 9 del D.L. n. 48/2023. A seguito della mancata accettazione, valutata la mancanza del giustificato motivo, l'Inps disporrà la decadenza dal sussidio. L'Istituto, infne, si sofferma sulle variazioni da comunicare durante il godimento del benificio. Per quanto riguarda le comunicazioni relative all’avvio di un’attività di lavoro dipendente e nel corso dell’erogazione del SFL, queste devono essere trasmesse all'Inps entro 30 giorni dall’inizio della medesima, tramite modello SFL-Com Esteso”, pena la sospensione della misura; mentre per l’avvio di un'attività d'impresa o lavoro autonomo, la comunicazione dovrà avvenire entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, sempre mediante modello SFL-Com Esteso”. Non potranno, invece, ottenere il Supporto i soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatta salva la “giusta causa”.

 

Guarda la videoguida Inps dedicata al SFL

 

Notizie correlate: Supporto per la formazione e il lavoro e SIISL: le regole - La “rivoluzione del lavoro” del Ministro Calderone - Reddito di cittadinanza: nuovi chiarimenti sul regime transitorio