Emergenza climatica: come richiedere CIGO E CISOA
Arrivano dall’Inps le istruzioni per l’accesso alla cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) e alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 98/2023 recante "Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, che dispone misure finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore. Nella circolare n. 73/2023, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto ricorda che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione della CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere al trattemento senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del D.Lgs. n.148/2015. I datori di lavoro – si legge nel documento di prassi – devono presentare le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si dovrà utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale. In merito alla Cassa integrazione speciale operai agricoli, invece, l’articolo 2 del decreto-legge n. 98/2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. La previsione dell’articolo 2 consente ai datori di lavoro agricoli l’accesso alla CISOA anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa nel solo caso di domanda per avversità atmosferiche e con riferimento ai soli operai a tempo indeterminato. Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità indicando la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Il termine per la trasmissione delle istanze, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è scaduto però il 25 agosto scorso. Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023 possono, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione. Nella circolare vengono fornite anche le istruzioni sulle autorizzazioni e le modalità di pagamento della prestazione.
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