Ammortizzatore sociale unico anche per i lavoratori somministrati

Ammortizzatore sociale unico anche per i lavoratori somministrati

L’ammortizzatore sociale “unico” introdotto dal DL n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2023, può essere erogato anche in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, come individuati nell’allegato 1 al citato DL n. 61/2023, ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse dai citati territori. Con il messaggio n. 2857/2023 l’Inps, integrando quanto riportato nella circolare n. 53/2023, ha precisato che, ai fini del riconoscimento della misura, la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore. Conseguentemente, laddove quest’ultima sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori di cui all’allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto – nella misura e per le diverse durate indicate al paragrafo 3 della circolare n. 53/2023 - a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione. Invece, nel caso in cui il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta. Ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati, le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023. Nell’allegato 1 al documento di prassi l’Istituto ha riportato la struttura completa della nuova versione del flusso e ha riassunto le regole di compilazione.

 

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