Ok alla CIGO oltre i 35° anche se "percepiti"
Dopo le indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche l'Inps - con il messaggio n. 2729 del 20 luglio scorso - ha riepilogato come richiedere la cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa in caso di temperature eccezionalmente alte, chiarendo quanto già espresso nei messaggi n. 1856/2017 e n. 1999/2022. Il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” – ha ricordato l’Istituto – è invocabile dal datore di lavoro qualora le temperature siano superiori a 35° e anche nel caso in cui non superino tale soglia ma la temperatura c.d. “percepita” risulti più elevata di quella reale. A tal proposito, gli elementi di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità della causale sono sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta. Inoltre, il trattamento di integrazione salariale – si precisa nel messaggio – è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori – anche riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro –, purché le cause che hanno determinato la stessa sospensione o riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori. Si ricorda, infine, che il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.Le istruzioni per poter richiedere la cassa integrazione ordinaria con la causale “eventi meteo” sono state ribadite dal Direttore Generale Vicario dell’Inps, Antonio Pone, e dal Segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Giovanni Marcantonio, durante la puntata de“Gli Esperti di Diciottominuti” del 20 luglio 2023.
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