Opzione al sistema contributivo, ulteriori chiarimenti Inps

Opzione al sistema contributivo, ulteriori chiarimenti Inps

L'Inps torna sul tema della facoltà di opzione al sistema contributivo, prevista dall'art. 1, comma 23, della L. n.335/1995, ricordando che può essere esercitata anche contestualmente alla domanda di riscatto della pensione e se i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell'opzione stessa. Si tratta, nello specifico, dei casi in cui l’interessato perfezioni i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo (meno di 18 anni al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996, almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996), soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare). In tutti gli altri casi, che rientrano nel campo di applicazione della circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, restano valide le istruzioni fornite con il messaggio n. 1631 del 13 aprile 2022. Fornendo uletriori precisazioni con il messaggio n.2564/2023 l'Istituto di previdenza chiarisce che se il periodo richiesto a riscatto è determinante anche per raggiungere il requisito previsto per poter esercitare l’opzione al contributivo (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), l’onere verrà definito con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se richiesto), eccetto il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il solo a essere calcolato con il criterio della riserva matematica. Sulle modalità di pagamento l'Inps precisa che la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle 119 rate del piano di ammortamento. Il mancato pagamento della quota da versare in unica soluzione, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto. Pertanto, prima di avviare il piano di ammortamento e operare la ritenuta mensile sullo stipendio della prima delle 119 rate, l’Ente datore di lavoro o la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) per gli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) - si legge nel messaggio -  deve accertare l’avvenuto pagamento in unica soluzione, previa acquisizione della copia del pagamento effettuato con il modello “F24”, e l’operatore competente dell’INPS deve verificare su Entrate – Gestione Versamenti, la presenza del suddetto versamento.

 

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