Reddito di cittadinanza: nuovi chiarimenti sul regime transitorio

Reddito di cittadinanza: nuovi chiarimenti sul regime transitorio

Dopo aver illustrato, con la circolare n.61/2023, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 alla normativa sul Reddito di cittadinanza, l'Inps - con il messaggio n. 2632/2023 - fornisce chiarimenti sul regime transitorio di fruizione della misura ricordando che, pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, modificando l’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’Istituto la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Ne deriva che tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, decorso il termine di sette mesi di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione all’Istituto da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il termine sopra indicato e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione. Per i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessanta anni di età, ai sensi del comma 6 del citato articolo 13, non si applica il limite massimo delle sette mensilità di fruizione della misura, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023. Ma l’Inps si sofferma anche sugli effetti del regime transitorio sull'Assegno Unico Universale, ricordando che verrà meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dello stesso sul Reddito di cittadinanza. Ne consegue che, i nuclei familiari aventi diritto all'AUU anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, come individuata dal novellato comma 313, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dello stesso entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza. Stessa cosa dovranno fare anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione per le sette mensilità, qualora percepiscano la quota integrativa nell’importo del Reddito di cittadinanza. La domanda dovrà essere presentata entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza al fine di percepire l’AUU con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc. La domanda dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023. In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno verrà erogato per l’intero importo spettante.

 

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