Esonero assunzione giovani e donne svantaggiate: nuove precisazioni
Nuovi chiarimenti Inps sulla compilazione dei flussi Uniemens relativi alla fruizione dell’esonero per le assunzioni di giovani under 36 a tempo indeterminato (o trasformazioni del contratto) e di donne lavoratrici svantaggiate. Con il messaggio n. 2598 del 10 luglio scorso, l’Istituto ha fornito ulteriori precisazioni su quanto già esposto nelle circolari n. 57/2023 e n. 58/2023, contenenti le istruzioni operative per ottenere gli sgravi connessi all’assunzione rispettivamente di giovani e donne lavoratrici svantaggiate. Per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, l’Inps ha precisato che - in entrambi i casi - la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. Per quanto attiene il primo esonero, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate dai datori di lavoro agricoli tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si deve valorizzare l'elemento <CodAgio> con i codici “E3” ed “E4”; per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023, invece, l'elemento <CodAgio> e i codici “U3” e “U4”. Per quanto riguarda, invece, la fruizione del secondo esonero, i datori di lavoro agricoli dovranno valorizzare il codice “3K” per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 e il “4K” per quelle effettuate nel primo semestre 2023. In entrambi i casi gli elementi dovranno essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023. Infine, in materia di compatibilità con la normativa connessa agli aiuti di Stato e con riguardo alle assunzioni svolte a scopo di somministrazione, l’Inps ha sottolineato che l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione, come invece veniva precisato nelle citate circolari.
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