Opzione donna, così il riesame delle istanze
L’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo per l’accesso alla pensione anticipata cd. “Opzione donna”, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento – anche parziale – dell’onere del riscatto della laurea “a percentuale” dei periodi ante 1996, non preclude il riconoscimento del diritto all’accesso alla pensione anticipata, a prescindere dalla data di presentazione della relativa domanda. Questo accade se l’esercizio della facoltà e l’istanza per il riscatto siano avvenute entro il 20 dicembre 2021 e se il perfezionamento dei requisiti d’accesso, alla data di presentazione dell’istanza di riscatto, abbia tenuto conto anche della contribuzione da riscattare. Così l’Inps con il messaggio n. 2547/2023 con cui comunica che le domande per “Opzione donna” saranno esaminate in base alle indicazioni fornite con il citato messaggio, riesaminando quelle finora respinte.
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