Inps, ulteriori chiarimenti sull’ammortizzatore unico

Inps, ulteriori chiarimenti sull’ammortizzatore unico

L'Inps – con il messaggio n. 2215 del 14 giugno scorso – ha fornito chiarimenti sui requisiti di residenza e impossibilità a prestare l’attività lavorativa ai fini dell’ammissione alla fruizione dell’ammortizzatore sociale “unico”, introdotto dal D.L. n. 61/2023 a tutela di datori di lavoro e lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato l’Emilia-Romagna nel mese di maggio, integrando quanto già indicato nella circolare n. 53 dell’8 giugno 2023.Con riferimento al momento temporale in cui i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 al Decreto Alluvioni, l'Istituto ha precisato che la data da intendersi è quella del 2 maggio, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo. Ai fini dell’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” per impossibilità a prestare attività lavorativain conseguenza degli eventi alluvionali, è stato chiarito che l'impossibilità può riguardare anche solo un settore del complesso aziendale o una singola fase/attività del processo produttivo e non necessariamente l’intero complesso. Infine, nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall’impossibilità a recarsi al lavoro, i dipendenti subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati - possono accedere all’agevolazione a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al Decreto Alluvioni.

 

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