Pensioni giornalisti, le istruzioni sul regime di cumulo

Pensioni giornalisti, le istruzioni sul regime di cumulo

In arrivo dall’Inps i chiarimenti sul regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da lavoro, prodotti in Italia e all’estero, e sui conseguenti obblighi dichiarativi dei titolari di trattamenti di invalidità e pensione anticipata per lavoratori precoci e Quota 102. Con il messaggio n. 4213 del 22 novembre 2022, l’Istituto ricorda quanto disposto con la circolare n. 92/2022per cui, a decorrere dal 1° luglio di quest’anno, le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, fermo restando i limiti previsti dall’art. 1 della legge n. 335/1995, dall’art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992 e dall’art. 72 della legge n. 388/2000. Nello specifico, neicasi di cumulo con redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui alla tabellaG) allegata alla legge n. 335/1995, nella misura del 25% e del 50% se si supera diquattro o cinque volte l'importo del trattamento minimo annuo.L’art. 10 del D.lgs n. 503/1992 e l’art. 72 della legge n. 388/2000, quindi, trovano applicazione nei confronti dell’importo della prestazione decurtato, qualora sia stata liquidata con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.Le quote delle pensioni e degli assegni di invalidità eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%; mentre in caso di lavoro autonomo la riduzione è del 30%. Per l’applicazione dell'incumulabilità, il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato mentre il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione la somma non dovuta, e di versarla all'Istituto. Per quanto riguarda Quota 102, l’Istituto conferma l’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Mentre il trattamento pensionistico per lavoratori precoci non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva prevista per legge e quella raggiunta al momento del pensionamento.

 

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