Esonero contributivo 2%, le istruzioni operative

Esonero contributivo 2%, le istruzioni operative

Arrivano dall’Inps le istruzioni per l’applicazione dell’aumento dell’esonero contributivo dello 0,8%, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, che per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, passa al 2%, come disposto dall’art. 20 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis). Con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, l’Istituto fornisce le indicazioni utili per la determinazione del massimale mensile della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità e in presenza di più denunce mensili, delineando le casistiche di spettanza dell’esonero, ad es. per la quattordicesima mensilità ed i lavoratori distaccati all’estero in Paesi extracomunitari. Fermo restando che a beneficiare dello sgravio contributivo sono i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile mensile non superiore a 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima per la competenza di dicembre, l’Inps integra le disposizioni della circolare n. 43/2022 chiarendo che la riduzione della quota a carico del lavoratore, nel mese di dicembre 2022, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (laddove sia uguale o inferiore al limite di 2.692 euro), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo degli stessi non sia superiore a 224 euro. In caso di lavoratori cessati in corso d’anno - precisa l'Inps - il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione. Nelle ipotesi di inizio o sospensione del rapporto di lavoro nel corso d'anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso. In caso di variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile. L'Istituto precisa inoltre che nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso dell’anno 2022, siano state erogate le ultime competenze, su queste ultime l’esonero non si applica. Stessa situazione nel caso in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, dovessero essergli erogate le ultime competenze. Per quanto riguarda i lavoratori percettori della quattordicesima mensilità, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione nel mese della mensilità aggiuntiva solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della stessa o dei suoi ratei non ecceda l’importo di 2.692 euro. Per fruire dell'esonero del 2% i datori di lavoro potranno esporre i beneficiari a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022 con i nuovi codici contenuti nel messaggio Inps.

 

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