Premi di risultato convertiti in welfare aziendale

Premi di risultato convertiti in welfare aziendale

Alla luce di quanto previsto dall'art. 12 della leggen. 153/1969 e dall'art. 16 del D.Lgs. n.252/2005, in caso di conversione, per scelta del lavoratore, dei premi di risultato in forme di welfare aziendale come somme e contributi versati a forme di previdenza complementare e a Casse, fondi e gestioni che erogano prestazioni assistenziali e sanitarie, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo di solidarietà al 10%. A chiarirlo è l’Inps con la circolare n. 49/2023  nella quale fa un'ampia ricognizione degli interventi normativi e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato in misure di welfare, specificando che le somme e i contributi menzionati non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva qualora siano fruiti in sostituzione dei premi di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. La circolare si sofferma, inoltre, sugli effetti introdotti dall’art. 40 del decreto Lavoro, che ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e solo per i lavoratori dipendenti con figli, l’elevazione da 258,23 euro a 3mila euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, includendo tra i cosiddetti fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Alla restante platea di lavoratori dipendenti, invece, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione ex art. 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall’altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente. Nel documento di prassi l’Inps specifica, inoltre, che Il legislatore, con la legge n. 208/2015 e la legge n. 232/2016, ha introdotto in via strutturale per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili ai lavoratori del settore privato un particolare regime fiscale agevolato consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva IRPEF pari al 10% - e del 5% per il 2023 - entro il limite d’importo pari, allo stato, a 3.000 euro lordi. L’Istituto sottolinea che mentre il premio di risultato sconta la normale contribuzione e un’imposta sostitutiva fiscale agevolata al 10% in capo al dipendente, il welfare aziendale è esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Nella puntata di “Diciottominuti- uno sguardo sull’attualità del 1° giugno scorso, Giovanni Marcantonio, Segretario CNO Consulenti del Lavoro, e Antonio Pone, Direttore Generale Vicario Inps, hanno fatto il punto delle principali novità contenute nella circolare Inps.

 

Notizie correlate: Un welfare aziendale a misura di PMI - Al via da luglio la Carta solidale acquisti - Sgravio contributivo 6-7%, le istruzioni operative Inps