Congedo di maternità “flessibile” con invio certificati solo al datore
Cambiano le regole per la fruizione del congedo di maternità in forma flessibile, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001. La documentazione sanitaria utile a certificare l’idoneità della lavoratrice dipendente a posticipare il periodo di assenza dal lavoro non dovrà più essere prodotta all’Inps ma solamente al datore di lavoro. L'Istituto di previdenza, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, supera quanto disposto con il messaggio n. 13279/2007 per garantire un'applicazione delle norme più aderente all'attuale contesto lavorativo, maggiormente flessibile, e per allinearsi con quanto affermato dallaCorte di Cassazione nella sentenza n. 10180/2013 rispetto all'assenza di conseguenze sull'indennità di maternità in caso di assenza o acquisizione non conforme delle certificazioni sanitarie sullo stato di salute della lavoratrice. La certificazione andrà quindi presentata al datore di lavoro o al committente prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa o eventualmente impedirla, nel caso in cui questa comprometta la salute della gestante e del nascituro. Il nuovo orientamento, su conforme parere ministeriale, deve essere applicato anche alle domande già presentate e in fase istruttoria e, in via di autotutela, interessano anche le domande eventualmente definite in maniera difforme. Restano invariate, invece, le modalità con cui esercitare la flessibilità, disciplinate dalla circolare ministeriale n. 43/2000. L’Istituto, infine, continuerà ad effettuare i consueti controlli sul diritto delle lavoratrici a percepire l’indennità di maternità e, in caso di flessibilità, procederà alle verifiche di prassi.
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