Sgravio contributivo 6-7%, le istruzioni operative Inps

Sgravio contributivo 6-7%, le istruzioni operative Inps

Arrivano dall’Inps le istruzioni per l’applicazione dell’aumento in favore dei lavoratori dipendenti dell’esonero contributivo del 2-3%, introdotto dalla legge di Bilancio 2023, che per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 passa al 6-7% come disposto dall’art. 39 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro). Con il messaggio n. 1932 del 24 maggio scorso, l’Istituto ha fornito le indicazioni utili alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi allo sgravio e ricordato che la novella legislativa non ha effetti sul rateo della tredicesima. Fermi restando i beneficiari (tutti i lavoratori dipendenti di datori pubblici e privati con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), l'esonero, in relazione alla tredicesima mensilità erogata nel mese di dicembre 2023, troverà applicazione nella misura del 2%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro; nella misura del 3% a condizione che la tredicesima non ecceda l'importo di 1.923 euro. Laddove, invece, la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima: nella misura del 2%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12); nella misura del 3%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12). Tenuto conto - ha precisato l'Inps - che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e considerato che l’innalzamento dell’esonero di cui alla novella legislativa non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga luglio-dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%). L’Inps, inoltre, ha  precisato che, nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione del 2%) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione del 3%) per il numero di mensilità maturate. Per le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens l'Istituto ha invitato ad attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023, specificando che la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023 e illustrando i due nuovi Codici Recupero “48” e “49”, da utilizzare rispettivamente per l’esonero nella misura del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023.

 

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